12 Gennaio 2023

Autotrasporto: i divieti di circolazione per l’anno 2023

(di Silvia Bucci)
E’ stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale, fuori dai centri abitati, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate per l’anno 2023, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2023, particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’allegato al decreto. Come già previsto negli anni precedenti, per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. La stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

  • per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
  • per il trasporto di prodotti deperibili, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Il divieto non trova applicazione altresì per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Condizioni per la circolazione in deroga al divieto
Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, le Prefetture, sulla base di istanze presentate almeno 10 giorni prima della data prevista dalla partenza, possono autorizzare deroghe al divieto di circolazione, esclusivamente nei seguenti casi:

  1. trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli sopra citati, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
  2. trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli indicati, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
  3. trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
  4. altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche. I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul resto.

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere inoltrate all’ufficio competente, di norma la Prefettura della provincia di partenza, indicando:

  • il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze;
  • la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione;
  • le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
  • la tipologia di merce, prodotto che può essere esonerata dal divieto, specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione prefettizie
La Prefettura che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto valutare le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l’istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

  1. a) accertamento della sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni che la giustificano, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
  2. b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;
  3. c) verifica dell’indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
  4. d) accertamento dell’assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;
  5. e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

Se sussistono le condizioni per la deroga, la Prefettura rilascia il provvedimento che autorizza la circolazione del veicolo in deroga ai divieti, sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato:

  1. a) l’arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
  2. b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
  3. c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
  4. d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga.
  5. e) l’eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
  6. f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
CONDIVIDI L’ARTICOLO
Torna in alto