21 Marzo 2024

Greenwashing: pubblicata la direttiva “Empowering consumers for the green transition”

(Di Cristiano Loddo)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

Con essa viene modificata la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, disponendo un quadro di prescrizioni volte a fare in modo che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate, contribuendo così a modelli di consumo più sostenibili (contrasto al cd. marketing ambientale fuorviante o ecologismo di facciata).

COMUNICAZIONE DELLE ASSERZIONI AMBIENTALI ESPLICITE

In tale contesto, sottolinea la direttiva, gli operatori economici hanno la responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili; da qui l’opportunità di introdurre, nella normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, norme volte a contrastare le pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli, le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili; prosegue la direttiva, affermando che: “La garanzia che le asserzioni ambientali sono eque, comprensibili e affidabili consentirà agli operatori economici di operare su un piano di parità e permetterà ai consumatori di scegliere prodotti che siano effettivamente migliori per l’ambiente rispetto ai prodotti concorrenti”.

La direttiva rientra nella politica intrapresa dalla Commissione europea per contrastare il fenomeno del greenwashing: approdo che costituisce il contesto normativo generale su cui è innestata anche la discussione, attualmente in corso, relativamente alla proposta di direttiva sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (cd. Green Claims Directive).

MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA ECGT

La direttiva pubblicata – cd. direttiva ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition) – aggiunge all’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (cd. black list) ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE, fra le altre, le seguenti fattispecie:

  • esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche (verranno così a essere vietati sia marchi volontari non verificati da soggetti terzi, sia quelli non istituiti dall’Unione europea o da Stati membri);
  • formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione (fra gli esempi riportati nel Considerando 9 “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile”, “verde”, “amico della natura”, “ecologico”, “biodegradabile”);
  • formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico;
  • asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
  • presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico. Rispetto alle condotte sopra indicate opererà pertanto una presunzione ex lege circa il loro carattere ingannevole.

La Direttiva ECGT, inoltre, modifica l’articolo 6, paragrafo 1 riguardante le pratiche commerciali considerate ingannevoli in base a una valutazione caso per caso, specificando che le caratteristiche principali del prodotto, in merito alle quali il professionista non deve ingannare il consumatore, includono “le caratteristiche ambientali o sociali” (queste ultime riguardanti, ad esempio, secondo il Considerando 3 della direttiva 2024/825, la qualità ed equità delle condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere, l’inclusione e la diversità, i contributi alle iniziative sociali e gli impegni etici) e gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità.

Vengono inserite, all’articolo 6, paragrafo 2, fra le condotte potenzialmente ingannevoli:

  • la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;
  • la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.

La direttiva 2024/825/UE è in vigore dal 26 marzo 2024. Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le misure per conformarsi alle previsioni contenute nella direttiva entro il 27 marzo 2026 e dovranno applicarle dal 27 settembre dello stesso anno.

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