22 Ottobre 2023

Meat sounding in FRANCIA

(Di Silvia Bucci)

Il Consiglio di Stato francese ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE in merito alla compatibilità delle norme francesi che vietano di utilizzare denominazioni associate a prodotti di origine animale per i prodotti alimentari a base vegetale con il diritto comunitario.

LA NORMATIVA FRANCESE IN MATERIA

Nel giugno 2022, la Francia ha emanato un decreto (n. 2022-947) che vieta l’uso di denominazioni associate a prodotti di origine animale, per commercializzare alimenti contenenti proteine vegetali. Nello specifico, era vietato utilizzare per designare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali: 1. una denominazione legale, quando le norme che definiscono la composizione del prodotto alimentare in questione non prevedono l’aggiunta di proteine vegetali. 2. una denominazione che fa riferimento a razze e specie animali o a tagli anatomici animali; 3. una denominazione che utilizzi la terminologia tipica della macelleria, salumeria o pescheria; 4. una denominazione di un prodotto di origine animale consolidata dall’uso e dalla tradizione commerciale (per esempio, mortadella).

Il Consiglio di Stato francese si rivolge

alla Corte di Giustizia UE

Era prevista una deroga per gli alimenti di origine animale contenenti proteine vegetali in quantità determinata, quando tale presenza è prevista dalla normativa o è indicata nell’elenco allegato al decreto. L’allegato riporta, infatti, l’elenco delle denominazioni di prodotti di origine animale che possono contenere proteine vegetali con la relativa dose massima utilizzabile per questi prodotti.

LE CONTESTAZIONI IN FRANCIA

Successivamente, l’associazione “Protéines France”, il consorzio francese di aziende che mira ad accelerare lo sviluppo di proteine vegetali e nuove risorse, ha depositato un ricorso presso il Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento del decreto per eccesso di potere. A questo primo ricorso, ne seguirono altri due, da parte dell’Unione Vegetariana Europea, dell’Association Végétarienne de France e da parte della società Beyond Meat. Il Consiglio di Stato, riuniti i tre casi, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’UE chiedendo di rispondere a questioni preliminari sulla compatibilità del Decreto 2022- 947 con il diritto dell’Unione. La principale questione di compatibilità sollevata riguarda soprattutto se le materie disciplinate dal decreto impugnato sono oggetto di un’armonizzazione specifica ai sensi dell’articolo 38, comma 1 regolamento, che esclude l’adozione di normative nazionali per le materie armonizzate dal diritto comunitario. Il 23 agosto 2023, il Governo francese ha notificato alla Commissione europea un nuovo decreto, in sostituzione dell’impugnato Decreto n. 2022-947.

Il progetto di decreto ha un contenuto praticamente identico al precedente. Tuttavia, a differenza del Decreto 2022-947, il progetto di decreto contiene due allegati. Sulla falsariga dell’allegato al Decreto 2022-947, l’Allegato 2 fornisce un elenco dei termini autorizzati per la designazione dei prodotti alimentari di origine animale che possono contenere proteine vegetali e la percentuale massima di proteine vegetali che può essere contenuta nei prodotti alimentari per i quali vengono utilizzati questi termini. L’Allegato 1 riporta, invece, un elenco di denominazioni, tra cui filetto, bistecca, scaloppa e prosciutto, il cui utilizzo è vietato per la designazione di prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

Il nuovo Allegato 1 con l’elenco di denominazioni specifiche sostituisce la disposizione più generale sulle denominazioni vietate di cui al Decreto 2022-947 che vietava in maniera più generica, l’uso di denominazioni “che utilizzano la terminologia specifica dei settori della macelleria, salumeria o pesca” e “di un alimento di origine animale rappresentativo di usi commerciali”.

IL QUESITO POSTO DAL CONSIGLIO DI STATO FRANCESE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Se, in base al quesito posto dal Consiglio di Stato francese, la sentenza della Corte di Giustizia stabilirà che il diritto dell’UE ha già armonizzato le denominazioni e le etichette degli alimenti, a un livello tale da non consentire agli Stati membri di regolamentare ulteriormente questo settore, ci saranno certamente conseguenze su tutti gli analoghi decreti nazionali di altri Stati membri, compreso quello italiano.

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IL DISEGNO DI LEGGE ITALIANO SUL MEAT SOUNDING

Il disegno di legge, recentemente approvato dal Senato, è ora passato alla Camera dei Deputati dove dovrà affrontare un ulteriore dibattito e approfondimento da parte delle Commissioni e dell’Aula, prima di concludere il suo iter. Il provvedimento si compone di 7 articoli che disciplinano il corretto uso dei nomi riferiti alla carne su prodotti trasformati a base di proteine vegetali, vietando l’uso di denominazioni di vendita riferite alla carne e ai prodotti a base di carne per prodotti costituiti interamente o in via prevalente da ingredienti vegetali.

Viene mantenuta, invece, la facoltà di utilizzare tali denominazioni laddove le proteine vegetali siano aggiunte a prodotti a base di carne o a prodotti carnei, così come nel caso vengano abbinati vegetali e prodotti di carne o a base di carne. Ovviamente, l’iter del disegno di legge sarà influenzato dalla decisione della Corte di Giustizia.

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