26 Febbraio 2024

Piani di regolazione dell’offerta delle IG

(Di Cristiano Loddo)

Dal 1° gennaio 2024 sono entrati in applicazione i Piani di regolazione dell’offerta della DOP Prosciutto di Parma e della DOP Prosciutto di San Daniele, all’esito del procedimento di cui al decreto 4 gennaio 2016, n. 35 e alla circolare 26 giugno 2017, n. 3514 recante linee guida per la consultazione degli allevatori, da cui è scaturita l’approvazione dei Piani da parte del MASAF con decreti 29 novembre 2023, n. 660330, relativamente al Prosciutto di Parma, e 29 novembre 2023, n. 660328, relativamente al Prosciutto di San Daniele.

Obiettivi dichiarati dei Piani quelli di allineare l’offerta produttiva all’effettiva domanda di mercato evitando che nel comparto si determinino situazioni tali da creare un forte squilibrio quantitativo fra domanda e offerta; consolidare mercati esistenti e ricercare nuovi spazi di mercato; assicurare il rispetto degli standard produttivi; favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese.

Nel Piano di regolazione del Prosciutto di Parma con riferimento al punto di equilibrio del comparto – definito a 8.400.000 sigilli – vi è consapevolezza, testualmente espressa, della probabile necessità di revisione annuale al ribasso, in ragione dei numerosi fattori critici del contesto macroeconomico e geopolitico, nonché per le severe problematiche commerciali derivanti dall’emergenza PSA e dalla scarsità di materia prima per la produzione tutelata.

Nel Piano di regolazione del Prosciutto di San Daniele, la disamina, anche in chiave prospettica, dei dati di produzione, delle vendite e delle giacenze, dei prezzi del prodotto, della situazione economica della filiera e della qualità di lavorazione svolta dai prosciuttifici ha condotto il Consorzio a prevedere nel triennio 2024- 2026 una crescita equilibrata sia della produzione DOP che delle vendite in Italia e all’estero.

L’adozione dei Piani – pur in contesto di forte complessità – si accompagna all’affermazione circa la rilevanza di tale strumento di politica economica, fra le principali prerogative erga omnes dei Consorzi di tutela, consacrata – nei tempi più recenti – da scelte legislative sovranazionali finalizzate a estenderne, come si vedrà oltre, l’ambito di applicazione oggettivo e temporale.

Ciò in chiara controtendenza rispetto alle criticità emerse all’indomani delle prime politiche di programmazione della produzione adottate dal Consorzio del Prosciutto di Parma (sulla scorta dell’art. 23 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26 e dell’art. 30 del decreto 15 febbraio 1993, n. 253) e dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele (in base all’art. 11 della Legge 14 febbraio 1990, n. 30 e all’art. 31 del decreto 16 febbraio 1993, n. 298).

Infatti, in assenza di una normativa sovranazionale che regolasse puntualmente la programmazione dell’offerta produttiva, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n. 3999/1996, arrivò a qualificare i piani di programmazione delle due DOP come intese restrittive della libertà di concorrenza ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 in quanto – testualmente – “direttamente e dichiaratamente rivolte alla fissazione di tetti produttivi globali e di quote di produzione annuali per ciascuna impresa produttrice di prosciutti tutelati”, così sostituendosi “al libero gioco delle dinamiche competitive del mercato determinando in via preventiva la quantità complessiva di beni da immettere sul mercato”.

Tuttavia, su istanza dei due Consorzi, l’AGCM concedette l’autorizzazione all’applicazione delle contestate misure di programmazione in deroga al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 287/1990: ciò sul presupposto secondo il quale “le restrizioni della concorrenza derivanti dalla limitazione della quantità di prodotto immessa sul mercato appaiono indispensabili […], in un arco di tempo determinato, al conseguimento dell’obiettivo del miglioramento qualitativo e all’effettivo esercizio della funzione di controllo della qualità”.

Rispetto al sopra descritto inquadramento dello strumento di programmazione dell’offerta quale misura di carattere eccezionale e meramente temporanea, l’evoluzione della normativa sovranazionale in materia di concorrenza e di produzioni di qualità, accompagnata dal riconoscimento di un ruolo sempre più incisivo alle organizzazioni dei produttori – da ultimo anche per il tramite del nuovo Testo Unico europeo sulla qualità prossimo all’entrata in vigore – ha consegnato un quadro regolatorio nel quale tale misura di politica economica ha progressivamente esteso il proprio ambito oggettivo e temporale, benché costantemente sottoposto a condizioni e procedure rigorose.

Infatti, nel modificare, nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1308/2013, gli articoli 150 (Regolazione dell’offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta) e 172 (Regolazione dell’offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta), il Regolamento (UE) n. 2021/2117 ha introdotto un nuovo articolo 166 bis (Regolazione dell’offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta) con il quale le norme in materia di regolazione dell’offerta sono state integrate in un’unica disposizione riguardante tutti i prodotti agricoli DOP e IGP; ciò, secondo il considerando 54 del regolamento: “Tenuto conto dell’importanza delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette nella produzione agricola dell’Unione e visto il successo ottenuto con l’introduzione di norme di gestione dell’offerta per i formaggi e i prosciutti stagionati a indicazione geografica nel garantire il valore aggiunto e mantenere la reputazione dei prodotti e nello stabilizzarne i prezzi, è opportuno estendere la possibilità di applicare norme di gestione dell’offerta ai prodotti agricoli a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a norma del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o del Regolamento (UE) n. 1151/2012”.

All’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione di tale strumento a tutte le produzioni DOP e IGP (e non solo a formaggi e prosciutti), è seguita – nell’ambito dei lavori per la riforma IG di prossima entrata in vigore – una modifica del suddetto art. 166 bis in linea con l’art. 33 del Testo unico europeo sulla qualità in virtù del quale un’associazione di produttori riconosciuta può richiedere, alle condizioni di cui allo stesso art. 166 bis del Regolamento (UE) n. 1308/2013, norme vincolanti di gestione dell’offerta produttiva per un periodo fino a sei anni (e non più fino a tre anni).

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